Associazione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche di Torino e Asti

LEGGE DI STABILITA’ 2015 – L.190 DEL 23 DICEMBRE 2014


Pubblichiamo la legge di stabilità 2015, L.190 del 23 dicembre 2014, entrata in vigore dal 1° gennaio 2015. In evidenza:

– introduzione dello Split Payment per i rapporti di fornitura di beni e servizi alla P.A. L’intenzione del legislatore, che necessita dell’emanazione di un apposito decreto attuativo, è quella di dare alle Pubbliche Amministrazioni (scuole incluse) l’onere di versare direttamente all’erario l’IVA, relativa alla fornitura di un bene o di un servizio, e al fornitore il solo importo al netto dell’IVA presente in fattura;

art.1 comma113 : chi ha una età anagrafica inferiore ad anni 62 ed una anzianità attuale di anni 42 e mesi 6 per gli uomini e anni 41 e mesi 6 per le donne potrà accedere, entro il 2017, al trattamento pensionistico anticipato senza incorrere nelle penalizzazioni previste (1% per i primi due anni mancanti a 62 anni e 2% annuo per ogni anno di anticipo rispetto a 60 anni);

art.1  comma 329: a decorrere dal 1º settembre 2015 e in considerazione dell’attuazione dell’organico dell’autonomia, funzionale all’attivita’ didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l’articolo 459 del testo unico D.Lg.vo 297/94 (esoneri e semiesoneri dei DS)  e’ abrogato;

art.1 comma 332: a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si puo’ provvedere mediante l’attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti;

art.1 comma 333: ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.

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