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Pubblichiamo la legge di bilancio 2018 n. 205 del 27 dicembre 2017 (G.U. n. 302 del 29/12/2017). Di particolare interesse:
Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione- Dipartimento della Funzione pubblica ha messo a punto una SCHEDA in cui è riassunta per sommi capi la riforma della PA.
A proposito dell’art.1-Cittadinanza digitale, vi proponiamo un ARTICOLO sul Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (Spid) pubblicato il 28 luglio 2015 dal “Sole 24 ore”.
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La “Buona scuola” è legge.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.162 del 15-7-2015, la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti è la Legge n.107 del 13 luglio 2015.
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Approvata LA RIFORMA DELLA SCUOLA , ora il testo sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale e sarà quindi convertito in legge.
Il MIUR racconta il provvedimento in sintesi così
In particolare per gli ATA:
“Reti di scuole” dal 2016 Dal 2016 partiranno a regime gli ambiti territoriali sub-provinciali (e inferiori alle città metropolitane) e le Reti di scuole (queste potranno utilizzare gli stessi docenti e accorpare le segreterie amministrative). Con il maxiemendamento entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali dovranno definire l’ampiezza degli ‘ambiti territoriali’ – che dovranno essere ‘inferiori’ alla provincia – e dentro i quali saranno istituite le Reti di scuole. Queste potranno sottoscrivere accordi per la gestione delle ‘risorse professionali’ (il personale), le attività amministrative (segreterie) e le iniziative didattiche.
Tecnico informatico scelto tra il personale ATA Le scuole potranno individuare – nell’ambito dell’organico dell’autonomia – il personale Ata per il coordinamento del contesto amministrativo e informatico delle attività del Piano nazionale della scuola digitale.
Le sintesi lasciano il tempo che trovano, la legge richiederà un’attenta e approfondita lettura, molta formazione, capacità di leadership motivante da parte del Dirigente scolastico e soprattutto massima trasparenza.
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Pubblichiamo la legge di stabilità 2015, L.190 del 23 dicembre 2014, entrata in vigore dal 1° gennaio 2015. In evidenza:
– introduzione dello Split Payment per i rapporti di fornitura di beni e servizi alla P.A. L’intenzione del legislatore, che necessita dell’emanazione di un apposito decreto attuativo, è quella di dare alle Pubbliche Amministrazioni (scuole incluse) l’onere di versare direttamente all’erario l’IVA, relativa alla fornitura di un bene o di un servizio, e al fornitore il solo importo al netto dell’IVA presente in fattura;
– art.1 comma113 : chi ha una età anagrafica inferiore ad anni 62 ed una anzianità attuale di anni 42 e mesi 6 per gli uomini e anni 41 e mesi 6 per le donne potrà accedere, entro il 2017, al trattamento pensionistico anticipato senza incorrere nelle penalizzazioni previste (1% per i primi due anni mancanti a 62 anni e 2% annuo per ogni anno di anticipo rispetto a 60 anni);
– art.1 comma 329: a decorrere dal 1º settembre 2015 e in considerazione dell’attuazione dell’organico dell’autonomia, funzionale all’attivita’ didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l’articolo 459 del testo unico D.Lg.vo 297/94 (esoneri e semiesoneri dei DS) e’ abrogato;
– art.1 comma 332: a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si puo’ provvedere mediante l’attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti;
– art.1 comma 333: ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.
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