STATUTO
ASSOCIAZIONE COORDINATORI AMMINISTRATIVI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ART. 1
COSTITUZIONE SEDE
E’ costituita l’Associazione Coordinatori Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche (ACADIS).
L’Associazione svolge la propria attività sul territoriodella provincia di Torino ed ha la sua sede operativa in Torino, in una qualsiasi istituzione scolastica disponibile, in attesa di apposita sede definitiva. In ogni caso deve essere designata dal presidente.
All’ Associazione possono aderire tutti i Coordinatori Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche Statali in attività di servizio.
L’ Associazione ha carattere apartitico e asindacale, ma si riserva di appoggiare quelle iniziative, da qualunque parte provengano, che corrispondano agli scopi dell’ associazione.
L’ iscrizione del Coordinatore Amministrativo ai Sindacati è compatibile con l’ adesione all’associazione.
Coloro che ricoprono cariche di membro delle Segreterie Provinciali Sindacali non possono far parte della Presidenza, ma possono far parte del Consiglio Direttivo: questo proprio per evidenziare l’autonomia dell’ Associazione.-
ART. 2
FUNZIONI DELL’ ASSOCIAZIONE
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di assolvere alle seguenti funzioni:
-a) Studiare e risolvere i problemi riguardanti le istituzioni scolastiche in rapporto alle funzioni del Coordinatore Amministrativo;
-b) Tutelare il ruolo, l’ autonomia e la professionalità del Coordinatore Amministrativo;
-c) Assicurare una consultazione periodica della categoria in modo da pervenire ad interpretazioni e comportamenti amministrativi uniformi nei rapporti con il Provveditore agli Studi e nei confronti di altri Enti;
-d) Proporre al Provveditorato agli Studi iniziative di aggiornamento professionale della categoria per una più efficace e qualificata azione delle istituzioni scolastiche;
-e) Prendere contatto con Associazioni dei Coordinatori Amministrativi di altre province e regioni d’ Italia per promuovere un organismo consultivo e unitario della categoria a livello nazionale.
-f) Promuove, studia, stimola ed appoggia iniziative tendenti al miglioramentoculturale, professionale, economico e normativo della categoria;
-g) L’ Associazione potrà sottoscrivere convenzioni che garantiscano ai propri aderenti ogni forma di tutela connessa ai propri rapporti di lavoro.
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ART. 3
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ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE
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1. L’ ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ADERENTI
2. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
3. LA PRESIDENZA
1) L’ASSEMBLEA GENERALE è l’organo principale dell’asssociazione ed è costituita da tutti i Coordinatori Amministrativi che vi hanno aderito; l’adesione all’associazione si attua solo in presenza delle seguenti condizioni:
-a) accettazione del presente statuto;
-b) versamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo delle cariche statutarie tutti i soci che hanno aderito all’associazione.
L’ Assemblea Generale ha potere deliberante su tutte le funzioni specificate nell’ art. 2; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei 2/3 degli aderenti in prima convocazione e del 50% +1 dei presenti in seconda convocazione; dalla prima alla seconda convocazione devono intercorrere due ore.-
All’ interno dell’ associazione sarà istituito il registro dei verbali delle riunioni e di ognuna riunione sarà redatto il regolare verbale che sarà approvato nella medesima riunione o in quella successiva.
L’ Assemblea Generale si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del presidente, dopo che il Consiglio Direttivo ha fissato la data, il luogo e gli argomenti da discutere.-
L’ Assemblea può, altresì, essere convocata da 1/3 degli aderenti.
La convocazione dovrà essere inviata quindici giorni prima.-
L’ Assemblea Generale elegge nella sua prima riunione e alla scadenza della durata delle cariche (massimo due anni) il Consiglio Direttivo, che provvede al suo interno all’elezione degli organi statutari.
Le votazioni per l’elezione degli organi dirigenti avvengono sempre a scrutinio segreto, salvo nella prima assemblea in cui il voto può essere palese o l’elezione potrà avvenire per acclamazione.-
I verbali dell’ Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo saranno sempre redatti dal Segretario Organizzativo dell’Associazione e saranno controfirmati dal medesimo e dal Presidente dopo l’approvazione.
2) IL CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da 14 componenti, elevato a 21, qualora il numero degli associati superi le 200 unità. Inoltre fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo, coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente dell’ Associazione.
Esso ha il compito di attuare e dirigere l’Associazione sulle funzioni di cui all’ art. 2, per assicurare l’attuazione delle iniziative indicate dall’ Assemblea Generale e per decidere sulle iniziative da attuare tra un’ assemblea ed un’ altra.
E’ convocato dal Presidente o dal Vice Presidente e si riunisce almeno ogni quattro mesi.
3) LA PRESIDENZA è costituita da un Presidente, da un Vice Presidente e da due Segretari i quali avranno le seguenti funzioni:
-a) Organizzative
-b) Amministrativo contabili.
Il Segretario Organizzativo redige i verbali delle riunioni, cura l’organizzazione di gruppi di studio, di convegni, di incontri, di manifestazioni culturali e quant’altro possa essere utile alla proiezione esterna dell’Associazione, previo accordo con il Presidente.
Il Segretario amministrativo-contabile è competente della gestione patrimoniale dell’Associazione.
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ART. 4
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FUNZIONI DELLA PRESIDENZA
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La Presidenza costituisce l’organo esecutivo del Consiglio Direttivo. La Presidenza è convocata dal Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
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ART. 5
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DECADENZA
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La decadenza degli organi dell’associazione è determinata:
· dal mancato pagamento della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;
· da tre assenze consecutive, e non giustificate, dalle riunioni del Consiglio Direttivo;
· da destituzione o condanna penale passata in giudicato.
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ART. 6
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ACCOGLIMENTO ADESIONE O ALLONTANAMENTO DALL’ASSOCIAZIONE PER CASI PARTICOLARI
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Casi particolari di richieste di adesione o di necessità di allontanamento saranno esaminati dall’Esecutivo e deliberati definitivamente dal Consiglio Direttivo.
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ART. 7
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COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI
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Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti viene eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio Direttivo.
Deve essere costituito da un minimo di tre componenti e un massimo di cinque. Provvede ad eleggere trai suoi membri un presidente, che avrà l’obbligo di vidimare tutti gli atti contabili unitamente al Presidente dell’Associazione.
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ART. 8
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FINANZIAMENTI DELL’ASSOCIAZIONE
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L’Associazione si autofinanzia mediante versamenti di quote effettuate dai propri aderenti.
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ART. 9
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DURATA DELLO STATUTO – RISPETTO E MODIFICHE
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Il presente Statuto avrà la durata di cinque anni a partire dall’11/5/1992; in questo arco di tempo l’ASSEMBLEA GENERALE vi può modifiche ed integrazioni.
Tutti gli aderenti hanno diritto di riceverne copia e di impegnarsi a rispettarlo per il bene dell’Associazione.
Allo scadere dei primi cinque anni, l’ASSEMBLEA GENERALE può rinnovarloper altri cinque.
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ART. 10
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CODICE CIVILE E LEGGI VIGENTI
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Per quanto non sia previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni della Costituzione della Repubblica Italiana, del Codice Civile e di tutte le leggi vigenti in materia.