Associazione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche di Torino e Asti

EROGAZIONI LIBERALI


 

EROGAZIONI LIBERALI: Legge 40 del 2.4.2007
GU n 77, Supp Ord 91, del 2 aprile 07
 
Si riporta di seguito il contenuto della legge in oggetto che stabilisce la deducibilità dei contributi liberatori a favore delle Istituzioni Scolastiche da parte dei privati   
 
  3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)      all’articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente: “i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;
b)      all’articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: “o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemai di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;
c)      all’articolo 147, comma 1, le parole: “e i-quater)” sono sostituite dalle seguenti: “, i-quater) e i-octies)”.
4.                   All’onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l’anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede:
a)               per l’anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilità speciali ai fini del relativo versamento;
b)               a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5.                   5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.                   6. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull’andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1º gennaio 2007.
 
 
 
N.B.
1)      chi eroga non può far parte del Consiglio di Circolo, a meno che l’erogazione (nell’anno scolastico) non sia stata inferiore a 2.000 euro;
2)      La detrazione spetta a condizione che il versamento avvenga tramite Banca o Ufficio postale  e riporti la causale “erogazione liberale” ( specificare che è erogata ad uno o più dei seguenti fini:
·        innovazione tecnologica,
·        all’edilizia scolastica
·        all’ampliamento dell’offerta formativa
 
3)      il punto sopra riportato farebbe supporre che non siano qui ricomprese le donazioni in beni o servizi
 
 
 
Si riporta di seguito il contenuto della legge in oggetto che stabilisce la deducibilità dei contributi liberatori a favore delle Istituzioni Scolastiche da parte dei privati
 
 L 40/07, art 13, comma 3 – 8
 
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)      all’articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente: “i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;
b)      all’articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: “o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemai di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”;
c)      all’articolo 147, comma 1, le parole: “e i-quater)” sono sostituite dalle seguenti: “, i-quater) e i-octies)”.
4.                   All’onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l’anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede:
a)               per l’anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilità speciali ai fini del relativo versamento;
b)               a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5.                   5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.                   6. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
6-bis. Il Ministro della pubblica istruzione riferisce, dopo due anni di applicazione, alle competenti Commissioni parlamentari sull’andamento delle erogazioni liberali di cui al comma 3.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche. Sono esclusi dal divieto coloro che hanno effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico. I dati concernenti le erogazioni liberali di cui al comma 3, e in particolare quelli concernenti la persona fisica o giuridica che le ha effettuate, sono dati personali agli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1º gennaio 2007.
 
 
 
N.B.
1)      chi eroga non può far parte del Consiglio di Circolo, a meno che l’erogazione (nell’anno scolastico) non sia stata inferiore a 2.000 euro;
2)      La detrazione spetta a condizione che il versamento avvenga tramite Banca o Ufficio postale  e riporti la causale “erogazione liberale” ( specificare che è erogata ad uno o più dei seguenti fini:
·        innovazione tecnologica,
·        all’edilizia scolastica
·        all’ampliamento dell’offerta formativa
 
3)      il punto sopra riportato farebbe supporre che non siano qui ricomprese le donazioni in beni o servizi
 
 
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