L’INPS con la circolare n. 73 del 5 giugno 2014 (al punto 2.2), precisa che:
“Per i dipendenti che cessano dal servizio avendo conseguito i requisiti pensionistici entro il 31
dicembre 2013, si applica la disciplina di cui al comma 7 dell’art. 12 del decreto legge n.
78/2010 illustrata nella circolare Inpdap n. 17 dell’8 ottobre 2010 e che dispone che le
indennità di fine servizio e di fine rapporto vengano corrisposte:
a. in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle
relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000 euro;
b. in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle
relative trattenute fiscali, è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro; in tal
caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro ed il secondo importo annuale è pari
all’ammontare residuo;
c. in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, è uguale o superiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo
annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo
importo annuale è pari all’ammontare residuo”
N.B. Le nuove modalità di pagamento si applicano a coloro che maturano il diritto dopo il 31.12.2013.