Il MIUR-Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico, con nota 8719 del 5 settembre 2013, precisa che il personale docente in esubero nella propria classe di concorso
nella provincia in cui presta servizio per l’a.s. 2013/14 che non risulti proficuamente utilizzabile, nemmeno dopo la conclusione delle operazioni di utilizzazione, può essere collocato in quiescenza secondo i requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore dell’ art. 24 dalla legge n. 214/2011, anche se i requisiti siano maturati tra il 1 gennaio e il 31 agosto 2012.