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Il Prof. Giuliano Coan, docente e consulente in diritto previdenziale che da anni collabora con la nostra Associazione, ci sollecita costantemente a diffondere tra i lavoratori della scuola la cultura dell’ attenzione alla propria posizione previdenziale e alla verifica dell’anzianità contributiva, molto prima della presentazione della domanda di quiescenza, al fine di evitare spiacevoli sorprese al momento del pensionamento.
In autunno il Gruppo formazione ACADIS organizzerà una giornata sul tema Pensioni, curata dal Prof. Coan, con una prima parte seminariale ed una seconda di consulenza individuale. Per il momento, poichè condividiamo pienamente le preoccupazioni del Prof. Coan, consigliamo la creazione, da parte di ciascun lavoratore, di una “Cartella previdenziale” nella quale inserire i propri servizi utili ai fini della pensione o quelli potenzialmente utili se riscattati. A tal fine potrà essere di ausilio la scheda che proponiamo e che
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L’INPS con la circolare n. 73 del 5 giugno 2014 (al punto 2.2), precisa che:
“Per i dipendenti che cessano dal servizio avendo conseguito i requisiti pensionistici entro il 31
dicembre 2013, si applica la disciplina di cui al comma 7 dell’art. 12 del decreto legge n.
78/2010 illustrata nella circolare Inpdap n. 17 dell’8 ottobre 2010 e che dispone che le
indennità di fine servizio e di fine rapporto vengano corrisposte:
a. in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle
relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000 euro;
b. in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle
relative trattenute fiscali, è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro; in tal
caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro ed il secondo importo annuale è pari
all’ammontare residuo;
c. in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, è uguale o superiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo
annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo
importo annuale è pari all’ammontare residuo”
N.B. Le nuove modalità di pagamento si applicano a coloro che maturano il diritto dopo il 31.12.2013.
Ecco cosa si legge su “Istanze on line” e nelle news in evidenza del MIUR!
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Con l’introduzione dell’art. 11 bis D.L.102/2013, è stata ampliata la platea dei lavoratori che possono accedere ai benefici pensionistici pre-Fornero. La disposizione si applica anche al personale della scuola, nota MIUR 481 del 21 gennaio 2014.
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Vuoi conoscere se possiedi i requisiti necessari per richiedere il pensionamento dal 1 settembre 2014? Il gruppo formazione ACADIS ha predisposto per te una serie di schede che, benchè non completamente esaustive, ti aiuteranno ad orientarti meglio nel ginepraio della normativa relativa alle pensioni. Per la stesura delle schede il gruppo formazione ha fatto tesoro anche delle puntuali ed esaustive informazioni che il Prof. Giuliano Coan fornisce nei suoi articoli che troverai sul sito dell’ Associazione nella sezione “La parola all’esperto”.
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